SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII
4985
Attesto che la 1ª
Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dellInterno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica
amministrazione), il 21 febbraio 2001, ha approvato il seguente disegno
di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dallunificazione dei disegni di legge diniziativa dei deputati Balocchi,
Alborghetti, Barral, Caparini, Chincarini, Ciapusci, Faustinelli, Fontan,
Frigerio, Gambato, Gnaga, Martinelli, Rodeghiero, Santandrea e Vascon; Storace;
Paissan, Angelici, Lorenzetti, Di Bisceglie, Valpiana, Cananzi, Bielli,
Pisapia, Niedda, Malavenda, Frau, Benvenuto, Targetti, Lento, Gardiol, Michelangeli,
Lucidi, Bonito, Sica, Boato, Lumia, Piva, Grignaffini, Olivieri, Parrelli,
Giulietti, Palma, Settimi, Galletti, Giardiello, Attili, Rodeghiero, Balocchi,
Sbarbati, Crema, Saonara, Novelli, Rafaelli, Di Stasi, Ceremigna, Cennamo,
Saia e Cento; Novelli; Rossetto; Rossetto; Garra, Amato, Rossetto e Stagno
DAlcontres; Bracco, Acciarini, Capitelli, Colombo Furio, Corsini, Dedoni,
Giulietti, Grignaffini, Mauro, Melandri, Novelli, Petrella, Sica, Soave,
Vignali e Voglino; Merlo; Giulietti, Melandri, Bracco, Acciarini, Capitelli,
Colombo Furio, Dedoni, Grignaffini e Vignali; Lenti, Diliberto, Brunetti,
Novelli, De Murtas, Bonato, De Cesaris, Vendola, Strambi, Boghetta, Rossi
Edo, Michelangeli, Cangemi, Saia, Malentacchi, Valpiana, Ortolano, Meloni,
Bruno Eduardo, Galdelli e Moroni, e di un disegno di legge diniziativa del
Governo:
Nuove norme sulleditoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni e disciplina
del prodotto editoriale)
1. Per «prodotto editoriale», ai fini
della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo,
ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione
o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva,
con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti
che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti
destinati esclusivamente allinformazione aziendale sia ad uso interno sia
presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo,
con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi
natura, purchè costituente opera dellingegno ai sensi della disciplina
sul diritto dautore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti
di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche
ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni
di cui all articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto
editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto
da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è
sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dallarticolo 5 della
medesima legge n. 47 del 1948.
Art. 2.
(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia
di trasparenza)
1. Allarticolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Lesercizio dellimpresa editrice di giornali
quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società
costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per
azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda lattività editoriale,
esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico,
lattività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente allinformazione
e alla comunicazione, nonchè le attività connesse funzionalmente
e direttamente a queste ultime»;
b) il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote
sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita
per azioni o a responsabilità limitata, purchè la partecipazione
di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a
società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della
presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dellarticolo
2359 del codice civile, nonchè dellottavo comma del presente articolo.
Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione dufficio dellimpresa
dal registro degli operatori di comunicazione di cui allarticolo 1, comma
6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249»;
c) al sesto comma, primo
periodo, le parole: «o estere » sono soppresse;
d) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«I soggetti di cui al primo comma sono ammessi
ad esercitare lattività dimpresa ivi descritta solo se in possesso
della cittadinanza di uno Stato membro dellUnione europea o, in caso di
società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non
aventi il predetto requisito sono ammessi allesercizio dellimpresa medesima
solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento
di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti
da accordi internazionali».
Art. 3.
(Modalità di erogazione delle provvidenze
in favore delleditoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio dellanno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge limporto di 2 miliardi
di lire previsto per i contributi di cui allarticolo 26, primo comma, della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato
a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani
che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate
edite in Paesi diversi da quelli membri dellUnione europea è concesso
un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto
carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi
delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo
i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere,
o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono
altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate
il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello delledizione
diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate.
Lammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può
superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo
in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà
ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate
e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4.
(Tipologie di interventi
nel settore editoriale)
1. Alle imprese operanti nel settore editoriale
sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7,
nonchè il credito di imposta di cui allarticolo 8.
Art. 5.
(Fondo per le agevolazioni di credito
alle imprese del settore editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per linformazione e leditoria, fino
allattuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo
per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito
denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione
di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima
di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati allattività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate
a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell1 per cento trattenuto
sullammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte
su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in
vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui allarticolo 29 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di
cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della
corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già
effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi
dellarticolo 6, o valutativa, ai sensi dellarticolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti,
con particolare riferimento allinstallazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione allutilizzo dei circuiti telematici internazionali
e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale.
I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione,
distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui
al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto
canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e
7 e non possono, comunque, superare limporto dei contributi in conto interessi
di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti
per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è
riservata alle imprese che, nellanno precedente a quello di presentazione
della domanda per laccesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non
superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione
della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua
italiana allestero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte
residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore
delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è
destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui
al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è
ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto,
ivi comprese quelle indicate nel primo comma dellarticolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè
le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore
al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta
percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative
di cui allarticolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani allestero di
cui allarticolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti
autorizzati allesercizio dellattività bancaria aventi sede in uno
Stato appartenente allUnione europea.
10. Lammontare del contributo è pari al 50
per cento degli interessi sullimporto ammesso al contributo medesimo, calcolati
al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre
condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono
liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2,
a decorrere dallanno 2001 e fino allanno 2003, è autorizzata la spesa
di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo
anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative
della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità
ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità
di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi,
la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attività istruttorie, lorganizzazione ed il funzionamento
del Comitato di cui al comma 4 dellarticolo 7, il procedimento di decadenza
dai benefìci, le modalità di verifica finale della corrispondenza
degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica,
nonchè dellinerenza degli investimenti stessi alle finalità
del progetto.
14. Allistruttoria dei provvedimenti di concessione
dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede,
fino allattuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e
7, a qualunque titolo restituite, sono versate allentrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Procedura automatica)
1. Alla concessione dei contributi di cui allarticolo
5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che
presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo
non superiore ad un miliardo di lire;
b) realizzazione del progetto
entro due anni dallammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse
le spese sostenute nellanno antecedente la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
sono comunicati lammontare delle risorse disponibili per la concessione
dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo sono
accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità
delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo lordine
cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno
si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è
integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2.
In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente
le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente
al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate
contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime
domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata la decadenza
dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione
delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi,
calcolati ai sensi allarticolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni
dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle
spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o
attrezzature acquistati, nonchè la perizia giurata di un esperto
del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che
attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto,
nonchè la congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è
erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate
dallimpresa beneficiaria allistituto di credito. Tenuto conto della tipologia
dellintervento e su richiesta dellimpresa, può essere effettuata
la corresponsione del contributo in ununica soluzione, scontando al valore
attuale, al momento dellerogazione, il beneficio derivante dalla quota di
interessi.
Art. 7.
(Procedura valutativa)
1. Alla concessione dei contributi di cui allarticolo
5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o
programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti
caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente
limporto di cui allarticolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere
la deliberazione preventiva dellistituto finanziatore; il finanziamento
può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore
a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto
entro due anni dallammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse
le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della
domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione
delle domande, lammontare delle risorse disponibili, i requisiti dellimpresa
proponente e delliniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione
ai fini della concessione del contributo.
3. I requisiti delliniziativa, di cui al comma 1,
attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso,
alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti.
La validità tecnica, economica e finanziaria delliniziativa è
valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste,
alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di
sviluppo aziendale.
4. Lammissione al contributo di cui al presente
articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata
in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate,
degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori,
dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui
al presente comma è soppresso il Comitato di cui allarticolo 32 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è
erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate
dallimpresa beneficiaria allistituto di credito. Dalla prima quota è
trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento
dellagevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica
della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla
base della documentazione finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto
della tipologia dellintervento e su richiesta dellimpresa, può essere
effettuata la corresponsione del contributo in ununica soluzione, con sconto
degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È,
in ogni caso, consentita lerogazione, a titolo di anticipazione, del contributo
concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla
base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore
alla somma da erogare.
Art. 8.
(Credito di imposta)
1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali
che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma
2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto,
a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo
pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta
in cui linvestimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi
di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è previsto
il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali nuovi,
ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei
seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici,
libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione
economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
1)
lacquisto, linstallazione, il potenziamento, lampliamento e lammodernamento
delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione,
impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso
le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza
delle imprese di radiodiffusione nonchè il processo di trasformazione
delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione
digitale;
2)
la realizzazione o lacquisizione di sistemi composti da una o più
unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino,
a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico,
destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al
ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura
e trasporto;
3)
la realizzazione o lacquisizione di sistemi di integrazione di una o più
unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati,
gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi,
la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4)
la realizzazione o lacquisizione di unità elettroniche o di sistemi
elettronici per lelaborazione dei dati destinati al disegno automatico,
alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione
delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo
dei prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale, organizzativo
e commerciale;
5)
la realizzazione o lacquisizione di programmi per lutilizzazione delle apparecchiature
e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6)
lacquisizione di brevetti e licenze funzionali allesercizio delle attività
produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto
al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; leventuale eccedenza è
riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito
il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, sono determinate
le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite
le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare lattendibilità
e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonchè
specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione
delle sanzioni.
Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro
e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero per i
beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione
di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo
dellattività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei
prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonchè per la loro
diffusione allestero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori che intendono
realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale
e scientifico;
b) i soggetti che presentano
piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani
allestero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1,
nonchè i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione
dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i
beni e le attività culturali dintesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari
esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione allestero dei prodotti
editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per
i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito
ai sensi del medesimo comma:
a) per lapertura di librerie
nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali
il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla
popolazione residente;
b) nei casi diversi da quelli
indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per lapertura
di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione
delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo,
è autorizzata, a decorrere dallanno 2003, la spesa annua massima
di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 10.
(Messaggi pubblicitari di promozione
del libro e della lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative,
promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare
lopinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente
o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche
e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di
cui allarticolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
ART. 11 legge 7 marzo 2001 n. 62
e art. 1 decreto legge 5 aprile 2001 n. 99 -edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico; -libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici (nella versione originaria dell'articolo si prevedeva che lo sconto massimo potesse essere del 20% e fosse disposto per vendite effettuate "in favore" di biblioteche, archivi e musei pubblici).
Il limite di sconto del 20% è invece previsto per: libri venduti in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale; vendite effettuate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), centri di formazione riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università; questo a condizione che tali enti siano consumatori finali dei libri acquistati. L'articolo prosegue disponendo che il prezzo complessivo fissato per collane, collezioni complete e grandi opere possa essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. Per la violazione delle disposizioni sopra evidenziate vengono infine fissate sanzioni a carattere amministrativo: pena pecuniaria da I a 6 milioni dì lire e, in casi di particolare gravità dopo la seconda infrazione, sospensione dell'attività di vendita fino a 20 gi}ni. Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 e l'attività di accertamento delle sue violazioni e di irrogazione delle sanzioni sono demandate al comune. L'art. 1 del decreto legge 99/2001 stabilisce che le disposizioni contenute nel citato art. 11 della legge 62/2001 hanno effetto a decorrere dal 1^ settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.
Al termine del periodo di applicazione sperimentale un Comitato ad hoc (già costituito con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri e composto da rappresentati del Ministero dell'industria, del Ministero per i beni culturali e le attività culturali, della Conferenza unificata delle regioni e da una serie di soggetti privati, fra i quali l'AIE e l'ALI) dovrà redigere un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione al fine dell'eventuale adozione (ai sensi dell'art. 11, comma 9, legge 62/2001), da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di provvedimenti di modifica dei limiti di sconto nonché dell'elenco dei "prodotti editoriali o delle modalità di vendita per le quali consentire deroghe alla disciplina del prezzo fisso". Lo stesso articolo 1 prevede che durante lo stesso periodo è esclusa l'applicazione delle norme sulle vendite speciali (art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114). Pertanto per il periodo che va dal 1^ settembre 2001 al 31 agosto 2002 non potranno essere intraprese dagli editori o dalle librerie iniziative promozionali speciali con sconti superiori a quelli stabiliti. |
Art. 11. |