SENATO DELLA REPUBBLICA
2281-B - XVI
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 20 luglio 2011, ha approvato il seguente disegno di legge
d’iniziativa dei deputati Levi, Bachelet, Barbieri, Coscia, De
Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Ginefra, Giulietti,
Granata, Lolli, Mazzarella, Mazzuca, Nicolais, Pes, Picierno,
Rossa, Antonino Russo, Siragusa, gia` approvato dalla Camera
dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati:
Nuova disciplina del prezzo dei libri

 

 

Art. 1.
(Oggetto e finalita` generali)
1. La presente legge ha per oggetto la disciplina
del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo
sviluppo del settore librario, al sostegno della
creativita` letteraria, alla promozione del libro
e della lettura, alla diffusione della cultura,
alla tutela del pluralismo dell’informazione.
Art. 2.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri
venduti sul territorio nazionale e` liberamente
fissato dall’editore o dall’importatore ed e` da
questo apposto, comprensivo di imposta sul
valore aggiunto, su ciascun esemplare o su
apposito allegato.
2. E` consentita la vendita dei libri ai consumatori
finali, da chiunque e con qualsiasi
modalita` effettuata, compresa la vendita per
corrispondenza anche nel caso in cui abbia
luogo mediante attivita` di commercio elettronico,
con uno sconto fino ad una percentuale
massima del 15 per cento sul prezzo fissato
ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre,
agli editori e` consentita la possibilita` di realizzare
campagne promozionali distinte tra
loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare
e di durata non superiore a un mese,
con sconti sul prezzo fissato ai sensi del
comma 1 che eccedano il limite indicato al
comma 2 purche` non superiori a un quarto
del prezzo fissato ai sensi del predetto
comma 1.

E` comunque fatta salva la facolta`
dei venditori al dettaglio, che devono in ogni
caso essere informati e messi in grado di partecipare
alle medesime condizioni, di non
aderire a tali campagne promozionali.


4. La vendita di libri ai consumatori finali
e` consentita con sconti fino ad una percentuale
massima del 20 per cento sul prezzo
fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare
rilevanza internazionale, nazionale,
regionale e locale, ai sensi degli articoli 40
e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;


b) in favore di organizzazioni non lucrative
di utilita` sociale, centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con
finalita` scientifiche o di ricerca, biblioteche,
archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, educative e universita`.


5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli
pubblicati a tiratura limitata per un ambito
ristretto e di elevata qualita` formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati,
anche parzialmente, con metodi artigianali
per la riproduzione delle opere artistiche,
quelli con illustrazioni eseguite direttamente
a mano e quelli che sono rilegati in
forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi
e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi
dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria
o da altro venditore al dettaglio;

g) edizioni destinate in via prioritaria ad
essere cedute nell’ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato in via
preventiva ai sensi del comma 1, puo` essere
diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le
norme in materia di vendite promozionali, di
saldi di fine stagione e di disciplina del settore
della distribuzione commerciale di cui ai
commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo 3
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformita`
dalle disposizioni del presente articolo,
comporta l’applicazione delle sanzioni di
cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi
2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni
del presente articolo e provvede
all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni
previste al comma 8; i relativi proventi
sono attribuiti al comune nel quale le violazioni
hanno avuto luogo.
Art. 3.
(Efficacia e abrogazione.
Relazione al Parlamento)
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a decorrere dal 1º settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione
delle disposizioni della presente legge e`
abrogato l’articolo 11 della legge 7 marzo
2001, n. 62.
3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui
al comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, con il
Ministro per i beni e le attivita` culturali e
con il Presidente del Consiglio dei ministriovvero, se nominato, con il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all’informazione e all’editoria,
nel quadro delle rispettive competenze,
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l’informazione
e l’editoria, che provvede al successivo inoltro
alle Camere, una relazione sugli effetti
delle disposizioni della presente legge sul
settore del libro.
Art. 4.
(Clausola di neutralita` finanziaria)
1. I comuni provvedono alle attivita` di cui
al comma 9 dell’articolo 2 con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
IL PRESIDENTE